I consiglieri comunali, nell’ambito della loro attività pubblica, sono titolari di diritti e prerogative finalizzate ad un esercizio della funzione in modo consapevole, con la piena possibilità di presentare proposte di deliberazione al consiglio comunale, chiedere la convocazione dello stesso, presentare interrogazioni e mozioni (un potere di sindacato ispettivo), ottenere dagli uffici e dagli enti e/o aziende strumentali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili per l’appunto, all’espletamento del proprio mandato (una estensione del diritto di accessoexart. 22 della Legge n. 241/90) ed inoltre, se consiglieri di minoranza, di presiedere le commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

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E’ definito:

Consigliere – 1) persona cui si ricorra per consiglio, 2) membro di un consiglio; quindi titolo e grado di taluni uffici pubblici o nell’ambito di alcune strutture o gerarchie.

Per fare ciò, per dare un consiglio valido, è necessario prepararsi, informarmi, imparare…

Qual è il ruolo del consigliere comunale?

È una figura di rilievo o di secondaria importanza?

Quali sono i compiti del Consiglio comunale?

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Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune; ha competenza nelle materie attribuitegli dalla legge (art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.”.)

Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

Le norme per il suo funzionamento sono stabilite nel regolamento di funzionamento del Consiglio comunale nell’ambito dei principi fissati dallo Statuto comunale.

Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da un numero di Consiglieri definito in base alla popolazione residente.

La durata del mandato elettivo di Sindaco, Giunta e Consiglio è di anni 5.

La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco ed è un organo che collabora con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

La Giunta svolge le funzioni dell’organo di governo dell’ente e opera attraverso deliberazioni collegiali.

Essa compie gli atti che non sono riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non ricadono nella competenza del Sindaco e dei Responsabili.

Le funzioni sono disciplinate dall’art. 48 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e da uno o più articoli dello statuto comunale.

Il Sindaco è il capo dell’amministrazione e la rappresenta; nomina la Giunta comunale e promuove e coordina l’azione dei singoli assessori.

Il Sindaco nomina fra gli assessori un Vicesindaco, che lo sostituisce in via generale, anche quale ufficiale di governo, in caso di sua assenza o impedimento.

Inoltre, sovraintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, impartendo a tal fine direttive al Segretario Generale, ai Responsabili dei Servizi. Il Sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi statali e regionali, dallo statuto e dai regolamenti.

Le sue funzioni sono disciplinate in particolare dagli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.